26 September 2025

L’esonero contributivo per le imprese di navigazione

Fornite le modalità di fruizione del beneficio contributivo (INPS, circolare 25 settembre n. 129).

Con la circolare in argomento, l’INPS ha illustrato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi una stabile organizzazione nello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei registri degli stati dell’Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) o navi battenti bandiera dei medesimi stati adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività a esso assimilate (articolo 6, D.L. n. 457/1997). Inoltre, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative relative per la fruizione dell’agevolazione.

In particolare, l’esonero contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione, sia a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell’esonero in argomento è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – Solimare.

La circolare in commento, peraltro, individua le navi ammissibili alle agevolazioni contributive, le condizioni di accesso ai benefici contributivi e i lavoratori per i quali opera l’esonero. Completano il documento le istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens.